Si
conviene e stipula quanto segue: l’Armatore da in locazione al
Conduttore, che accetta, dichiarandola conforme alle proprie esigenze,
Whereby
it is agreed as follows: the Lessor agrees to let on bareboat charter
to Charterer, who agrees, the declaring it suitable to his own
necessities,
L’unità da diporto: A VELA/motore
The SAILING YACHT/powerboat
Modello: SUN ODYSSEY 36 I
Yacht type:
Mese / Anno:2007
Month / Year: 2007
Denominata: LUCCIOLA
Named: LUCCIOLA
Bandiera:ITALIANA
Flag: ITALIAN
Matricola
Reg.
Abilitata alla navigazione: CLASSE A
Nallowed to the navigation: A CLASS
Con un equipaggio minimo: N° 2 PERSONE e massimo di: 6
Whit a minimum number: N° 2 PEOPLE and max number: 6
Regolarmente assicurata
Regulary insured
Il presente contratto ha la durata di giorni
The yacht will be hired for a period of
GIORNI6 DAYS
al termine dei quali non si intende rinnovato.
Days at the end of whic this contract shall not be renewed
L’unità sarà consegnata al Conduttore presso il porto di:
The yacht must be delivered to the Charterer in the port of:
PUNTA ALA
il giorno:......./.../.......
day............
Alle ore: ..........
at:............
L’unità sarà riconsegnata al Locatore presso il porto di:
The yacht must be redelivered to the Lessor in the port of:
PUNTA ALA
il giorno: ../../............
day
Alle ore: .........
time............
L’unità sarà utilizzata entro i seguenti limiti:
Crusing area:
MAR LIGURE, MAR TIRRENO, CORSICA
Canone complessivo della Locazione:
The Charter Fee is agreed in :
EUR 00000,00
I.V.A.
22% incl. che sarà corrisposto anticipatamente, come segue: a titolo di
caparra conirmatoria il
giorno............................................. V.A.T. 22% included and it has to be payed as follows: as a down payment/deposit day....................................................
30% or 50%, pari a:
30% or 50% equivalent to:
eur.......................
Alla firma del presente contratto.
At the sign of this contract
to be paid at spot/ extra da pagare alla base
EUR 122,00 for cleaning
A saldo pari a:
equivalent to:
eur.....................
entro e non oltre il
whithin
../../..
Deposito cauzionale da versare all’imbarco pari.:
Security deposit to be payed at embarkation equivalent to:
EURO €2.440,00
Condizioni Generali di Contratto
1) PARTI DEL CONTRATTO: in
questo contratto la Società* , in qualità di locatore verrà denominata
“armatore”; il cliente, intestatario del contratto,
verrà denominato
“locatario”; l’eventuale conducente abilitato, diverso dalla persona del locatario, verrà denominata “skipper”.
2) CESSIONE DEL CONTRATTO:
al locatario non è consentito cedere a sua volta in uso a terzi la
predetta imbarcazione né i diritti derivanti dal presente contratto.
3) VICENDE DEL CONTRATTO:
il locatario può recedere dal contratto ma perde il diritto alla
restituzione delle somme da lui versate all’armatore a titolo di
acconto confirmatorio della
prenotazione
in esclusiva; il locatario perde invece la facoltà di recedere dal
contratto dal sessantesimo giorno precedente l’inizio della locazione,
e l'armatore da tale momento, in caso di
dichiarazione
successiva del locatario di non poter utilizzare l’imbarcazione, avrà
sempre diritto al 100% del tariffa. In caso di interruzione della
conduzione dell’imbarcazione
per richiesta o a causa del
locatario, egli non avrà diritto ad alcun rimborso; il non uso della
barca durante il periodo previsto, non dà diritto al locatario a
rimborso alcuno.
L’armatore che, per
avaria o qualsiasi altro motivo indipendente dalla sua volontà, non
possa consegnare la barca contrattata, avrà comunque la possibilità di
consegnarne
altra di analoghe caratteristiche
entro tre giorni, con l'obbligo di rimborsare al locatario la sola
quota giornaliera eventualmente non goduta. Qualora il ritardo si
protragga
oltre il periodo suddetto, sarà facoltà del locatario
chiedere la risoluzione del contratto ed il relativo rimborso della
tariffa eventualmente corrisposta più gli interessi
al tasso di legge,
ma senza diritto ad alcun’altra forma di risarcimento.
4) OBBLIGHI DELL'ARMATORE:
l'armatore consegna l’imbarcazione con le relative pertinenze, in stato
di navigabilità, completa degli accessori,
equipaggiamenti e dotazioni
di sicurezza e documenti
per la navigazione, nonché con tutto ciò che è necessario per rendere
la suddetta imbarcazione navigabile e per
consentirle di servire
all’uso convenuto. Il locatario al momento della consegna,
una volta esaminata l’imbarcazione ed aver accertato che la stessa è
provvista
di tutte le pertinenze necessarie per renderla navigabile e
per consentirle di servire all’uso convenuto sottoscriverà
una lista, contenente l’inventario
delle suddette pertinenze. Con la
sottoscrizione dell’inventario, il locatario conferma espressamente di
aver ricevuto l’imbarcazione in buono stato d
manutenzione,
in stato di navigabilità e idonea all’uso pattuito: ne segue che egli
non potrà muovere più alcuna contestazione e l’armatore sarà liberato
da ogni responsabilità in proposito. Si intende espressamente
tra le parti che le dotazioni di carte nautiche dettagliate, fornite
dall'armatore, coprono esclusivamente
“l'area consigliata” per la
navigazione, tenendo ragionevolmente conto delle dimensioni
della barca e delle distanze, nonché delle strutture portuali e
ricettive presenti
lungo le coste; tale area comprende (**).La
consegna della barca avviene nel luogo, nella data e nell'ora previsti
dal contratto. Il tempo necessario al chiarimento
delle modalità d'uso
rientra nel periodo del contratto.
L’obbligo
di consegna diventerà attuale ed esigibile per l’armatore soltanto dopo
che il locatario avrà corrisposto l’intero corrispettivo della
locazione, avrà versato
la cauzione e avrà sottoscritto l’inventario.
5) OBBLIGHI DEL LOCATARIO:
il locatario è responsabile dell’imbarcazione, per tutti gli effetti di
legge, nell’intero periodo indicato nel presente contratto;
egli, in
particolare, è tenuto ad usare con
particolare prudenza, perizia, diligenza, l’imbarcazione in conformità
all’impiego convenuto e secondo le caratteristiche
tecniche
risultanti
dai documenti di bordo, nonché ad adempiere tutte leobbligazioni
assunte con il presente contratto durante il periodo di conduzione.
Il
locatario che navigherà al di fuori dell’area consigliata dovrà munirsi
di dettagliate carte nautiche, relative alle zone nelle quali abbia
intenzione di recarsi.
Il
locatario si impegna inoltre a restituire la barca nella data, nel
luogo e nell'ora stabilita, nello stato di fatto in cui ne aveva preso
possesso, con le stesse caratteristiche
ed idonea al medesimo uso, unitamente
agli accessori, equipaggiamenti, dotazioni e documenti ricevuti
dall'armatore al momento della consegna. Il locatario si impegna
espressamente a: 1) adibire la barca esclusivamente per sé e
per l'equipaggio e prende atto che è vietato il trasporto merci e
passeggeri e qualsiasi altro genere di commercio
o di attività
economica; 2) rispettare il numero minimo delle persone componenti
l'equipaggio,
nonché il numero massimo delle persone trasportabili; 3) usare la barca
esclusivamente nell'ambito di competenza del documento di abilitazione
proprio o della
persona designata;
4) non partecipare
a regate o manifestazioni nautiche di altro genere; 5) non chiedere di
essere rimorchiato o rimorchiare altre unità se non in caso di assoluta
emergenza;
6) rispettare i divieti dell'autorità portuale
per mal tempo o pericolosità in mare; in ogni caso non navigare con
mare superiore a forza sei e tutte le volte in cui i bollettini
meteorologici comunichino o prevedano a breve situazioni di tempo
pericolose per la navigazione. La violazione di tale obbligo comporterà
l’assunzione per il locatario
della responsabilità per ogni eventuale
danno subito dall’imbarcazione;
7) ancorare l’imbarcazione
davanti alla costa in posizione sicura e ad esercitare un continuo
controllo; 8) condurre l’imbarcazione con le vele adeguate alla forza
del vento,
in modo che non subiscano danni;
9) non
tenere alcun animale a bordo; 10) non usare per la pulizia esterna ed
interna della barca, alcun materiale che possa danneggiarla;
11)
spegnere il motore con una inclinazione della barca superiore ai
15°;
12) contattare almeno una volta la settimana l'armatore per
segnalare la posizione; 13) con il presente contratto il locatario si
impegna ad usare l’imbarcazione noleggiata
per esclusivo uso da diporto. Sono
a carico del locatario tutte le spese relative all'uso e ai consumi
della barca ed in particolare il carburante, l'olio di lubrificazione,
acqua,
elettricità, spese di diritti portuali, doganali, di appoggio e/o
ormeggio anche in porti privati, nonché le eventuali spese
radiotelefoniche. Il locatario si impegna a curare la barca,
a tenere
in ordine gli accessori e l'interno della stessa e a riconsegnarla
pulitaed
in ottime condizioni. Il locatario si impegna, inoltre, ad effettuare
gli usuali lavori di manutenzione
e sarà conseguentemente tenuto per
ogni e qualsiasi danno derivante dall’inosservanza del predetto obbligo. Il locatario potrà assumere solo in proprio,
senza
pertanto spendere il nome dell’armatore, le eventuali obbligazioni,
inerenti l’imbarcazione, che abbia a contrarre con i terzi, con la
conseguenza che quelle obbligazioni dovranno essere esclusivamente adempiute dal locatario.
Il
locatario è tenuto a rimborsare all’armatore tutte le somme che questo
abbia a pagare a terzi per fatti illeciti compiuti dal predetto
locatario,
senza che quest’ultimo abbia a sollevare alcuna eccezione di sorta.
6) DANNI, AVARIE, INCIDENTI, RIPARAZIONI:
in caso di danno, avaria o incidente, il locatario deve avvisare
immediatamente l'armatore;
egli potrà proseguire la navigazione solo se
ciò non comporterà
aggravamento del danno né pericoli per le persone e l’imbarcazione.
Non
potrà compiere alcuna riparazione se non previa autorizzazione
dell’armatore. Le spese necessarie per le riparazioni
sono a carico del locatario e gli verranno rimborsate
solo se la causa
delle stesse non sia ad egli imputabile, secondo quanto previsto nel
presente contratto. A tutela dei propri diritti
l’armatore
potrà trattenere la cauzione, sino al completo accertamento della
predetta responsabilità, senza perciò essere tenuto a corrispondere
alcun che a titolo
di interessi, danni o quant’altro. Qualora
la barca, senza responsabilità del locatario, subisca avaria
esclusivamente a motore, trasmissione, invertitore, manovre
fisse e
correnti, vele, batterie, alternatore, che ne pregiudichi la piena utilizzazione
per più di 12 ore, esclusa la prima notte dopo l’avaria, l'armatore
sarà soltanto
tenuto a consentire al locatario di recuperare le ore non
godute, restando con ciò esclusa qualunque altraforma di risarcimento e/o rimborso.
Tale
recupero avverrà, a discrezione dell’armatore, alla fine del periodo di
conduzione, o attraverso la costituzione di una nota di credito per
locazioni successive.
E'
espressamente escluso il rimborso pecuniario. Si precisa che tale
garanzia è dovuta per la sola ipotesi in cui l’avaria si verifichi nel
tratto di mare compreso tra (***) e conseguentemente che tale
garanzia è esclusa ogni qualvolta l’avaria si verifichi in un tratto di mare diverso.
Nessun
intervento di riparazione e assistenza potrà essere preteso dal
locatario al di fuori della fascia oraria che va dalle 8.00 alle 20.00.
Rimane inteso che le spese per gli interventi di riparazione e
assistenza
non addebitabili a responsabilità dell'armatore, secondo quanto
previsto nel presente contratto, dovranno essere pagate dal locatario
alle normali tariffe orarie vigenti sul mercato, più i
materiali.
Si ribadisce che non danno diritto alla garanzia di cui sopra - ovvero
al recupero delle ore di locazione non godute, ferma restando
l’esclusione di ogni diritto del locatario a risarcimento e/o
rimborso,
le avarie a: ecoscandaglio, log, frigorifero, autoclave, tender,
fuoribordo, argano dell'ancora sia elettrico che manuale, stereo, e
qualsiasi altra attrezzatura o dotazione non compresa nel
secondo capoverso del presente articolo.
Le
eventuali richieste di rimborso per le ipotesi ammesse dovranno essere
effettuate dal locatario direttamente all’armatore al momento della
restituzione dell’imbarcazione e comunque entro lo stesso
giorno.
L’inutile decorrenza di quel termine o l’eventuale denuncia a persona
diversa dall’armatore comporterà per il locatario la decadenza
dall’azione di rimborso.
7) ASSICURAZIONE: la barca viene consegnata assicurata: a) con
una polizza kasko, per il Mediterraneo, fino alla perdita totale; detta
polizza ha una franchigia che viene coperta dalla cauzione
del locatario; b) con
una polizza di responsabilità civile verso terzi obbligatoria ai sensi
delle leggi in vigore, per i danni involontariamente cagionati a terzi
dalla navigazione o dalla giacenza in acqua
dell’imbarcazione;
tale assicurazione non copre: la perdita o il danneggiamento delle cose
del locatario e dei trasportati; tutti i danni e risarcimenti dovuti
previsti nell’ art. 8. Sono in ogni caso a
carico
del locatario i danni di qualsiasi tipo non indennizzabili
dall'assicuratore per fatto o colpa del locatario nonché la franchigia.
8) RESTITUZIONE, OSSERVANZA DEI TERMINI:
il locatario, se la fine della locazione è prevista di mattina, si
impegna a fare rientro nel porto di riconsegna entro le ore 18.00 del
giorno
precedente
a quello previsto per la riconsegna, e a restituire puntualmente la
barca nella data, ora e porto prefissato, avendo già provveduto ad
estinguere ogni e qualsiasi obbligazione, inerente la
barca,
contratta durante il periodo di conduzione. Il locatario risponde della
mancata riconsegna all'armatore, anche nelle ipotesi di caso fortuito,
di forza maggiore e di avaria. L'itinerario della
crociera
deve pertanto essere programmato in modo tale da consentire la
restituzione della barca nel tempo stabilito, anticipando eventualmente
il rientro in caso di avverse previsioni meteorologiche.
Per
l’inadempimento di tale obbligazione il locatario sarà tenuto a
corrispondere all’armatore una somma di denaro pari al prezzo
settimanale della locazione della medesima imbarcazione in quel
periodo,
oltre a risarcire tutti i danni economici causati dal ritardo stesso,
quali costi di vitto e alloggio a terra del locatario successivo e del
suo equipaggio.
E’
considerato ritardo agli effetti di quanto sopraddetto anche la
consegna dell’imbarcazione in porto diverso da quello di riconsegna, In
questa ipotesi sono a carico del locatario anche tutte le spese
conseguenti al trasferimento della barca al porto di consegna.
9) CAUZIONE:
il mancato versamento della cauzione determina la risoluzione di
diritto del presente contratto e l’armatore ha diritto di ritenere a
titolo di penale
le somme a lui corrisposte dal locatario
per la locazione. La cauzione verrà restituita dopo aver constatato
l'inesistenza di danni, di violazioni contrattuali e di obbligazioni
contratte in navigazione. La limitazione della responsabilità
economica del locatario al solo importo della cauzione riguarda
esclusivamente i danni materiali causati
all’imbarcazione, mentre per
gli altri e diversi danni l’armatore ha il pieno
diritto
di richiedere al locatario, che ne risponderà con tutto il suo
patrimonio, il risarcimento dell’integrale importo dei danni subiti.
10) SKIPPER:
lo skipper è il comandante della barca, responsabile di essa e
dell'equipaggio per tutto ciò che riguarda la navigazione, la sua
conduzione,
le manovre di ormeggio, e quant'altro relativo
ai doveri di un buono ed esperto comandante; il contratto deve essere
sottoscritto dallo skipper; nel caso in
cui questi non coincida con la
persona del locatario egli dovrà sottoscrivere insieme al
locatario il presente contratto espressamente in qualità di skipper.
L'armatore ha il diritto di chiedere la patente nautica allo skipper;
se questo non ha detta patente, o se essa è insufficiente, o se le sue
conoscenze e capacità
non sono, a giudizio insindacabile dell’armatore,
ritenute sufficienti per il tipo di barca e per la sicurezza delle
persone a bordo, l'armatore, qualora il locatario non
reperisca
altro skipper idoneo, potrà rifiutare la consegna della barca,
trattenendo il 100% della tariffa ed il contratto dovrà intendersi
risolto di diritto.
Nel caso di skipper reperito dall'armatore su richiesta
del locatario, si dichiara espressamente che questi fornisce solo il
contatto tra il locatario e lo skipper,
e che l’armatore è pertanto
integralmente estraneo al rapporto di prestazione d’opera che
intercorre tra questi ultimi; secondo gli usi e costumi,
il vitto dello
skipper è a carico del locatario. Nel caso sopraccitato in cui il
locatario non coincida con lo skipper, quest'ultimo risponderà
direttamente
nei confronti dell'armatore degli eventuali danni o avarie relativi
alle sue specifiche mansioni specificate all'inizio di quest'articolo,
rimanendo a carico del locatario le rimanenti responsabilità.
11) VIOLAZIONE DEL CONTRATTO:
il locatario e/o lo skipper (per ciò che gli concerne) sono
direttamente responsabili per ogni violazione del presente contratto.
I
medesimi si impegnano, solidalmente
tra loro, a manlevare l'armatore da qualsiasi richiesta che da chiunque
sia avanzata nei di lui confronti, per qualsiasi fatto avvenuto
durante
l'utilizzo della barca o in conseguenza dello stesso.
In caso di sequestro o fermo della barca per causa imputabile al
locatario, quest’ultimo dovrà versare al
proprietario un'indennità
contrattuale obbligatoria corrispondente alle tariffe di locazione in vigore, per il periodo del sequestro e/o del fermo.
12) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE:
Il rapporto tra le parti qui presenti ha ad oggetto la sola locazione
dell’imbarcazione ed è pertanto regolato,
per quanto non espressamente
stabilito nel presente
contratto, dalla disciplina normativa prevista per la locazione di beni
mobili dal Codice Civile e dal Codice della Navigazione.
13) ESCLUSIVITA' E VALIDITA' DEL PRESENTE CONTRATTO: il presente contratto è l'unico valido per poter condurre una imbarcazione della Società*
; qualsiasi altro contratto sottoscritto
dal locatario per la conduzione della stessa imbarcazione, predisposto
da mediatori o agenzie, è nullo e comunque
inopponibile alla Società*.
La eventuale nullità di singole disposizioni
del
presente contratto non comporta la sua nullità totale. Eventuali
accordi in deroga alla presente convenzione richiedono a pena di
nullità la forma scritta;
l’armatore dà le informazioni secondo scienza e conoscenza, ma senza garanzia.
14) CONTROVERSIE E DEROGA ESCLUSIVA AL FORO COMPETENTE: per ogni e qualsiasi controversia relativa al presente contratto,
sarà foro esclusivo il Tribunale di (****).
15) RICHIAMI:
le parti si danno reciproco atto che le presenti condizioni generali di
contratto devono intendersi integrate con le diciture, richiamate dagli
asterischi, i
ndicate nella prima pagina, al contenuto delle quali si fa espresso riferimento e integrale richiamo.
16) FORMAZIONE DEL CONTRATTO:
le presenti parti dichiarano di avere attentamente esaminato il
presente contratto e che ogni clausola è stata specificamente
concordata.
Firma locatario ___________________________________ Firma skipper_______________________Firma armatore__________________________
Ai
sensi degli artt.1341 e 1342 C.C., IV libro, II titolo, II capo, I
sezione, il sottoscritto dichiara espressamente di aver preso visione e
di approvare le clausole di cui ai punti
2) Cessione del contratto,
3)
Vicende del contratto, 4) Obblighi dell'armatore, 5) Obblighi del
locatario, 6) Danni, avarie, incidenti, riparazioni, 7) Assicurazione,
8) Restituzione, osservanza dei termini, 9) Cauzione, 10)
Skipper, 14) Controversie e deroga esclusiva al foro competente
Firma
locatario________________________________________ Firma skipper
_______________________Firma armatore__________________________